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  • Immagine del redattoreIng. Piergiorgio Venturella

Nuovo "D.M. 10 marzo 1998" e non solo....

Recentemente sono stati introdotti aggiornamenti normativi riguardanti la prevenzione incendi. Vediamo nel seguito alcuni dei temi toccati e delle modifiche apportate.


I nuovi riferimenti normativi

I nuovi riferimenti normativi che hanno cambiato la visione della normativa di prevenzione incendi sono, senza dubbio, i seguenti:

  • D.M. 1 settembre 2021 - Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (pubblicato su GU del 25-9-2021);

  • D.M. 2 settembre 2021 - Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (pubblicato su GU del 4-10-2021);

  • D.M. 3 settembre 2021 Criteri generali per la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro (pubblicato su GU del 29-10-2021).

Questi tre Decreti innovano fortemente la materia e si applicano a tutti i luoghi di lavoro, a prescindere dalle attività svolte. Entrano formalmente in vigore dopo un anno dalla pubblicazione dal momento che la loro applicazione comporta sostanziali modifiche anche ai luoghi di lavoro esistenti.


Ad esempio, in termini di accessibilità i suddetti Decreti fanno riferimento, nel caso di persone con disabilità, alla norma UNI CEI EN 17210 "Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito - requisiti funzionali", ed. feb. 2021 che di fatto sostituisce i vecchi decreti. Questa norma descrive i requisiti minimi funzionali di base e le raccomandazioni per un ambiente costruito accessibile e usabile secondo l'approccio "Design for All"/"Universal Design" a favore di un utilizzo equo e sicuro per il maggior numero di utenti, incluse le persone con disabilità


Mentre, a questo punto ,si può dire che per le attività rientranti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011 (soggette a i controlli da parte dei VVF), non dotate di specifica regola tecnica, la norma a cui far riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio è il D.M. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi dell'art 15 del D.Lgs 139/2006".


Restando in tema di aggiornamento normativo, si richiama inoltre il fatto che il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, cosiddetto decreto fiscale (o fisco/lavoro), convertito con la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, al Capo III prevede norme per il "Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Tali modifiche al D.Lgs 81/2008 sono talmente significative da essere quasi una miniriforma del decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (infatti sono stati modificati, oltre all’allegato I, gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99).


In particolare, l'art. 14, nella versione originaria, dava all'organo di vigilanza la "possibilità" in caso di "reiterate" violazioni di sospendere l'attività produttiva. La nuova versione, oltre ad accompagnare la sospensione della attività produttiva anche con sanzioni pecuniarie, ha eliminato l'elemento di discrezionalità (quindi l'applicazione dell'articolo è obbligatoria) e anche la reiterazione (quindi basta anche un solo episodio).

Tra le fattispecie di violazioni per cui si applica l'art. 14, si menziona:

Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

Quindi l'assenza di un Piano di emergenza, redatto conformemente al D.M. 2 settembre 2021, è motivo di grave non conformità.


Conclusione

Ovviamente per esigenze editoriali, la presente trattazione mira a fornire solo un'infarinatura generale dei temi toccati negli ultimi aggiornamenti normativi. Lascio quindi a te, caro lettore, il dovuto approfondimento, magari iniziando dai Decreti allegati.



Per maggiori informazioni scrivici all'indirizzo email info@am-sa.it



 

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