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FOCUS NORMATIVO GENNAIO 2025

Immagine del redattore: AM.SA s.r.l.AM.SA s.r.l.

AMBIENTE


«Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico»

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2025, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 5 del 30 gennaio 2025, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.

In considerazione dell’esigenza di inserire, nel procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli stabilimenti ex Ilva, la valutazione dei profili di rischio sanitario, il decreto-legge:


  • Modifica la disciplina e la procedura per l'aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rilascio del “Rapporto di valutazione del danno sanitario” (VDS), stabilendo, in particolare, che tale rapporto debba fornire elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

  • Modifica la procedura di riesame dell'AIA per gli impianti di interesse strategico nazionale, prevedendo che il gestore (oltre a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni dell'AIA, ivi compresi i risultati del controllo delle emissioni, anche associati alle migliori tecniche applicabili) debba fornire anche il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame;

  • Stabilisce che, nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS, i gestori degli stabilimenti strategici predispongano lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS) e disciplina la procedura per la predisposizione della VIS nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA;

  • Introduce una disciplina transitoria relativa ai procedimenti di riesame dell'AIA per gli impianti strategici.

Entrata in vigore del Provvedimento: 31 gennaio 2025.




SICUREZZA


«Pubblicata la nuova edizione aggiornata al mese di gennaio 2025»

È stata pubblicata la nuova edizione, aggiornata a gennaio 2025, del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il testo coordinato è stato predisposto da Gianfranco Amato, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e da Fernando Di Fiore, dell'Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Pavia.

La versione aggiornata è disponibile su:




«Prima analisi sulle novità introdotte dalla Legge n. 203/2024»

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, fornisce una prima analisi sulle novità introdotte dalla Legge n. 203/2024.

La nota si focalizza sugli argomenti che interessano l’attività dell’Ispettorato del Lavoro:

  • Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

  • Art. 6 (Sospensione della prestazione di cassa integrazione)

  • Art. 10 (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro)

  • Art. 11 (Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali)

  • Art. 13 (Durata del periodo di prova)

  • Art. 14 (Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile)

  • Art. 17 (Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti)

  • Art. 18 (Unico contratto di apprendistato duale)

  • Art. 19 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)

  • Art. 20 (Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro).



«Le novità sull’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico»

L’articolo 4 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, ha introdotto nuove disposizioni in materia di ricorsi contro i provvedimenti di definizione delle domande di prestazioni per gli infortuni in ambito domestico.

La circolare n. 5 del 30 gennaio 2025 fornisce istruzioni sulla competenza alla decisione dei ricorsi, sul termine e sulla modalità della loro presentazione, sulla modalità di trattazione, sul termine per la decisione, nonché sui ricorsi giurisdizionali.




ANTINCENDIO


«Definizione di altezza antincendio»

Il chiarimento n. 172 del 8 gennaio 2025, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, offre una visione fondamentale sulla definizione di “altezza antincendio”, evidenziando differenze tra il D.M. 30 novembre 1983, il D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) e il D.M. 19 maggio 2022.

I punti principali del chiarimento sono:

1. Altezza antincendio secondo il D.P.R. 151/2011

L'altezza antincendio rilevante per l’assoggettamento degli edifici civili alle visite e controlli (attività 77) è quella indicata nel D.M. 30 novembre 1983, tuttora vigente. Per edifici ad uso civile, l'assoggettabilità scatta quando l'altezza antincendio supera i 24 metri.

2. Definizione specifica nel Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015)

Il § G.1.7, punto 4, del Codice introduce una definizione distinta, applicabile esclusivamente alle norme tecniche di prevenzione incendi.

La definizione del Codice è vincolata all’applicazione delle norme tecniche di cui al D.M. 3 agosto 2015 e al D.M. 19 maggio 2022, ma non sostituisce i criteri previsti dal D.M. 30 novembre 1983.

3. Impatto pratico

Gli enti e i professionisti coinvolti nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio devono considerare le definizioni normative contestuali, garantendo che l’applicazione sia conforme agli specifici decreti tecnici.

Progettisti e gestori devono adottare un approccio integrato, utilizzando la definizione di altezza antincendio appropriata in base al contesto normativo.

La conoscenza approfondita delle differenze tra D.M. 30 novembre 1983 e Codice di Prevenzione Incendi è essenziale per evitare interpretazioni errate e garantire conformità.

Questo chiarimento rappresenta un’opportunità per rafforzare la consapevolezza normativa e migliorare la sicurezza degli edifici civili.

 
 
 

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